Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Nell'ambito delle politiche e delle misure nazionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, la presente legge reca norme volte a garantire:

          a) forme e strumenti di collaborazione tra gli enti pubblici territoriali e gli operatori della filiera agroenergetica;

          b) il raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento dell'efficienza energetica nel sistema economico nazionale;

          c) lo sviluppo e l'incremento del recupero di biomasse nonché della produzione e dell'impiego di fonti di energia rinnovabile, in particolare di biocarburanti di origine agricola nel rispetto delle politiche agricole sostenibili.